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La Patente a crediti per la sicurezza nei cantieri edili in vigore dal 1° ottobre 2024.

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto 18 Settembre 2024, n 132 visionabile al seguente indirizzo: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/09/20/24G00151/sg Decreto attuativo della patente a crediti.

Il Decreto 18 Settembre 2024 n. 132, riscrive l'art. 27 del D.Lgs. 81/08 dettagliando le modalità di introduzione della cosiddetta "patente a punti" per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08 e contiene le disposizioni relative:

 

alle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente

ai contenuti informativi della patente

ai presupposti e al procedimento per l’adozione del provvedimento cautelare di sospensione della patente

all’attribuzione dei crediti

ai criteri di attribuzione di crediti ulteriori

alla sospensione dell’incremento dei crediti

alle modalità di recupero dei crediti decurtati

Il decreto entra in vigore a far data dal 1° ottobre 2024.

 

Utile chiarire sin dall'inizio che non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell'attestato di qualificazione SOA. Per tutte le altre, a partire dal 1° ottobre 2024 la patente sarà rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell'INL subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell'impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

 

iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;

adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validita' (DURC);

possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);

possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);

avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

 

 

La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente di lavorare con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.

Sono previste le seguenti decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo:

 

accertamento delle violazioni di cui all'Allegato I: dieci crediti;

accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell'Allegato XI: sette crediti;

provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: cinque crediti;

riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:

la morte: venti crediti;

un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: quindici crediti;

un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: dieci crediti.

I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza di corsi di cui all'articolo 37, comma 7 del D.Lgs. 81/08. Ciascun corso consente di riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all'articolo 30.