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La Patente a crediti per la sicurezza nei cantieri edili in vigore dal 1° ottobre 2024.

  • 15 set 2025
  • Tempo di lettura: 2 min

Aggiornamento: 16 set 2025

Il decreto attuativo e gli adempimenti

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto 18 Settembre 2024, n 132 visionabile al seguente indirizzo: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/09/20/24G00151/sg Decreto attuativo della patente a crediti.

Il Decreto 18 Settembre 2024 n. 132, riscrive l'art. 27 del D.Lgs. 81/08 dettagliando le modalità di introduzione della cosiddetta "patente a punti" per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08 e contiene le disposizioni relative:

  • alle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente

  • ai contenuti informativi della patente

  • ai presupposti e al procedimento per l’adozione del provvedimento cautelare di sospensione della patente

  • all’attribuzione dei crediti

  • ai criteri di attribuzione di crediti ulteriori

  • alla sospensione dell’incremento dei crediti

  • alle modalità di recupero dei crediti decurtati


Il decreto entra in vigore a far data dal 1° ottobre 2024.

Utile chiarire sin dall'inizio che non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell'attestato di qualificazione SOA. Per tutte le altre, a partire dal 1° ottobre 2024 la patente sarà rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell'INL subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell'impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

  1. iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;

  2. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

  3. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validita' (DURC);

  4. possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);

  5. possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);

  6. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.


La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente di lavorare con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.

Sono previste le seguenti decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo:

  1. accertamento delle violazioni di cui all'Allegato I: dieci crediti;

  2. accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell'Allegato XI: sette crediti;

  3. provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: cinque crediti;

  4. riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:

  5. la morte: venti crediti;

  6. un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: quindici crediti;

  7. un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: dieci crediti.


I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza di corsi di cui all'articolo 37, comma 7 del D.Lgs. 81/08. Ciascun corso consente di riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all'articolo 30.

 
 
 

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