
La legge 203/2024: novità sulle visite mediche di rientro dopo malattia
Si informano le imprese che usufruiscono del servizio di sorveglianza sanitaria e i loro consulenti che la Legge 203/2024, recentemente entrata in vigore, ha introdotto importanti modifiche al D.Lgs. 81/08.
Tra le novità più rilevanti vi segnaliamo il cambiamento riguardante le modalità inerenti le visite mediche di rientro dopo malattia per i lavoratori assenti per un periodo superiore a 60 giorni continuativi.
Visita medica del lavoro di rientro dopo la malattia: la novità introdotta dalla legge 203/2024
Il precedente D.Lgs. 81/08 sosteneva che per tutte le mansioni in cui è obbligatoria la Sorveglianza Sanitaria, se il lavoratore è assente da lavoro per più di 60 giorni continuativi, il Datore di Lavoro aveva l’obbligo di sottoporlo a una visita medica di idoneità effettuata dal Medico Competente, prima di farlo rientrare a lavorare in totale sicurezza.
Con l’entrata in vigore della nuova legge, l’obbligo di effettuare una visita medica di rientro dopo malattia per assenze superiori a 60 giorni diventa a discrezione del medico competente, che è chiamato a valutare se la visita sia necessaria per garantire la sicurezza del lavoratore.
Se il medico ritiene che la visita non sia indispensabile, è comunque tenuto a dichiararlo attraverso il rilascio di un apposito giudizio di idoneità alla ripresa della mansione specifica.
E quindi…come adeguarsi alle nuove disposizioni?
La modifica normativa richiede alle aziende di aggiornare le proprie procedure interne, coinvolgendo attivamente il medico competente nella valutazione delle necessità di visita.
È fondamentale che i datori di lavoro:
- informino i lavoratori sui cambiamenti introdotti dalla Legge 203/2024.
- collaborino con il medico competente per garantire il rispetto delle disposizioni normative.
- verifichino la corretta documentazione del giudizio di idoneità, quando la visita non è ritenuta necessaria.
Il medico competente procederà secondo quanto di seguito indicato:
- dovrà acquisire dal lavoratore la documentazione relativa al periodo di malattia di cui ha usufruito.
- ricevuta la documentazione, valuterà se il lavoratore dovrà essere convocato per una nuova visita medica o se, sulla base della documentazione pervenuta, potrà rilasciare il giudizio di idoneità senza effettuare la visita.
Se avete necessità di ulteriori chiarimenti non esitate a contattarci!