APPROFONDIMENTI E NEWS


La Patente a crediti per la sicurezza nei cantieri edili in vigore dal 1° ottobre 2024. Compilazione on line

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto 18 Settembre 2024, n 132 (Decreto attuativo della patente a crediti; che si allega per conoscenza)

 

Si informa che a far data dal 1 ottobre 2024 è disponibile sul sito dell’Ispettorato del Lavoro (https://servizi.ispettorato.gov.it/) il servizio di compilazione dell’autocertificazione per la richiesta della Patente a Crediti.

Sul sito al seguente link (https://www.ispettorato.gov.it/) è possibile scaricare le istruzioni per l’accesso al portale, che può essere effettuato esclusivamente mediante SPID o CIE, e per la compilazione dell’autocertificazione.

Nel caso in cui il soggetto obbligato non abbia SPID personale o CIE, la procedura dovrà essere effettuata da un soggetto appositamente delegato alla presentazione della richiesta al quale il soggetto obbligato avrà fatto pervenire le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti abilitanti.

 

Una volta autenticati tramite SPID/CIE si dovrà accedere al Servizio, disponibile sul Portale “Istanza Patente a crediti” di seguito visualizzato, da dove sarà possibile compilare l’autocertificazione.

All’invio dell’autocertificazione on-line sarà prodotta una ricevuta di rilascio della Patente che deve essere scaricata e conservata. La ricevuta reca gli estremi del soggetto obbligato (Codice Fiscale e Ragione sociale), l’identificativo dell’istanza stessa, nonché il codice della Patente associata.

 

 

Per qualsiasi necessità non esitate a contattarci.


La Patente a crediti per la sicurezza nei cantieri edili in vigore dal 1° ottobre 2024.

 

Il decreto attuativo e gli adempimenti

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto 18 Settembre 2024, n 132 visionabile al seguente indirizzo: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/09/20/24G00151/sg Decreto attuativo della patente a crediti.

Il Decreto 18 Settembre 2024 n. 132, riscrive l'art. 27 del D.Lgs. 81/08 dettagliando le modalità di introduzione della cosiddetta "patente a punti" per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08 e contiene le disposizioni relative:

 

  • alle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente
  • ai contenuti informativi della patente
  • ai presupposti e al procedimento per l’adozione del provvedimento cautelare di sospensione della patente
  • all’attribuzione dei crediti
  • ai criteri di attribuzione di crediti ulteriori
  • alla sospensione dell’incremento dei crediti
  • alle modalità di recupero dei crediti decurtati

Il decreto entra in vigore a far data dal 1° ottobre 2024.

Utile chiarire sin dall'inizio che non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell'attestato di qualificazione SOA. Per tutte le altre, a partire dal 1° ottobre 2024 la patente sarà rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell'INL subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell'impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

  1. iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
  2. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  3. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validita' (DURC);
  4. possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  5. possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);
  6. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente di lavorare con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.

Sono previste le seguenti decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo:

  1. accertamento delle violazioni di cui all'Allegato I: dieci crediti;
  2. accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell'Allegato XI: sette crediti;
  3. provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: cinque crediti;
  4. riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:
  • la morte: venti crediti;
  • un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: quindici crediti;
  • un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: dieci crediti.

I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza di corsi di cui all'articolo 37, comma 7 del D.Lgs. 81/08. Ciascun corso consente di riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all'articolo 30.


Sanzioni a carico del Datore di lavoro in caso di inadempienze rispetto all'attuazione dei protocolli condivisi


Ispezioni sulle misure di contenimento del Covid-19 e sanzioni a carico del Datore di lavoro

 

Il prefetto territorialmente competente, coordina il personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro (compresi i carabinieri) e delle Aziende sanitarie locali nel monitoraggio sull'attuazione delle misure anti-contagio necessarie a garantire la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le attività di verifica, anch'esse adeguate alle novità introdotte dal nuovo protocollo condiviso, si concentrano sulle modalità di attuazione, da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative e gestionali stabilite dai protocolli sottoscritti fra Governo e parti sociali, in quanto riconducibili alle norme in materia di lavoro e legislazione sociale.

 

Considerate a tutti gli effetti misure di contenimento, la violazione delle disposizioni indicate nei Protocollo anti-contagio comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 4 del D.L. n. 19/2020 convertito con modificazioni nella Legge n. 35/2020. 

 

Di fatto, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro.

La mancata attuazione dei Protocolli condivisi che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sanzione accessoria della sospensione dell’attività o dell’esercizio fino al ripristino delle condizioni di sicurezza (da un minimo di 5 ad un massimo di 30 giorni)

In caso di reiterata violazione delle disposizioni di contenimento, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

 Se la condotta consiste nella violazione di una misura contenuta in uno dei Protocolli e, contemporaneamente, nella violazione ad una delle norme del D.Lgs. n. 81/2008 (TUSL) il fatto potrebbe integrare anche un illecito penale


Gestione del reintegro in azienda 

La Nota del Ministero della salute del 12 aprile 2021 fornisce indicazioni più stringenti per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata (sintomatica e non), per quarantena e la gestione dei tamponi e tempi di isolamento 



Vaccinazione dei dipendenti: le FAQ del Garante privacy

Il datore di lavoro può chiedere ai propri dipendenti di vaccinarsi contro il Covid per accedere ai luoghi di lavoro e per svolgere determinate mansioni, ad esempio in ambito sanitario? Può chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati? O chiedere conferma della vaccinazione direttamente ai lavoratori?

A queste domande ha risposto il Garante per la privacy con le Faq pubblicate sul sito www.gpdp.it. L’intento dell’Autorità è quello di fornire indicazioni utili ad imprese, enti e amministrazioni pubbliche affinché possano applicare correttamente la disciplina sulla protezione dei dati personali nel contesto  emergenziale, anche al fine di prevenire possibili trattamenti illeciti di dati personali e di evitare inutili costi di gestione o possibili effetti discriminatori.

Nelle Faq è spiegato che il datore di lavoro non può acquisire, neanche con il consenso del dipendente o tramite il medico compente, i nominativi del personale vaccinato o la copia delle certificazioni vaccinali. Ciò non è consentito dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro né dalle disposizioni sull’emergenza sanitaria. Il consenso del dipendente non può costituire, in questi casi, una condizione di liceità del trattamento dei dati. Il datore di lavoro può, invece, acquisire, in base al quadro normativo vigente, i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica redatti dal medico competente.

Il Garante ha chiarito inoltre che - in attesa di un intervento del legislatore nazionale che eventualmente imponga la vaccinazione anti Covid-19 quale condizione per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e mansioni - nei casi di esposizione diretta ad “agenti biologici” durante il lavoro, come nel contesto sanitario, si applicano le disposizioni vigenti sulle “misure speciali di protezione” previste per tali ambienti lavorativi (art. 279 del d.lgs. n. 81/2008).

Anche in questi casi, solo il medico competente, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario e il contesto lavorativo, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti. Il datore di lavoro deve quindi limitarsi attuare, sul piano organizzativo, le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità.

Cliccando sull'immagine potrai scaricare il documento in pdf

Roma, 17 febbraio 2021

Vaccinazione dei dipendenti: le FAQ del Garante privacy

Il datore di lavoro può chiedere ai propri dipendenti di vaccinarsi contro il Covid per accedere ai luoghi di lavoro e per svolgere determinate mansioni, ad esempio in ambito sanitario? Può chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati? O chiedere conferma della vaccinazione direttamente ai lavoratori?

A queste domande ha risposto il Garante per la privacy con le Faq pubblicate sul sito www.gpdp.it. L’intento dell’Autorità è quello di fornire indicazioni utili ad imprese, enti e amministrazioni pubbliche affinché possano applicare correttamente la disciplina sulla protezione dei dati personali nel contesto  emergenziale, anche al fine di prevenire possibili trattamenti illeciti di dati personali e di evitare inutili costi di gestione o possibili effetti discriminatori.

Nelle Faq è spiegato che il datore di lavoro non può acquisire, neanche con il consenso del dipendente o tramite il medico compente, i nominativi del personale vaccinato o la copia delle certificazioni vaccinali. Ciò non è consentito dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro né dalle disposizioni sull’emergenza sanitaria. Il consenso del dipendente non può costituire, in questi casi, una condizione di liceità del trattamento dei dati. Il datore di lavoro può, invece, acquisire, in base al quadro normativo vigente, i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica redatti dal medico competente.

Il Garante ha chiarito inoltre che - in attesa di un intervento del legislatore nazionale che eventualmente imponga la vaccinazione anti Covid-19 quale condizione per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e mansioni - nei casi di esposizione diretta ad “agenti biologici” durante il lavoro, come nel contesto sanitario, si applicano le disposizioni vigenti sulle “misure speciali di protezione” previste per tali ambienti lavorativi (art. 279 del d.lgs. n. 81/2008).

Anche in questi casi, solo il medico competente, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario e il contesto lavorativo, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti. Il datore di lavoro deve quindi limitarsi attuare, sul piano organizzativo, le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità.

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Roma, 17 febbraio 2021



E' stata firmata  dal Presidente della Regione Lombardia l’Ordinanza numero 675 con la quale, con ‘efficacia immediata’  il blocco dei veicoli diesel Euro4 scatterà in Lombardia al termine dell’emergenza sanitaria in corso.

Il documento è stato emanato “a tutela della salute pubblica sul territorio regionale tramite modulazione della mobilità dei cittadini in modo da ridurre il più possibile i rischi di infezione da Covid-19 derivanti da forme di aggregazione”.

L’ordinanza stabilisce che “la misura permanente della limitazione alla circolazione dei veicoli Diesel Euro4, nei comuni in Fascia 1 e nei Comuni con più di 30.000 abitanti in Fascia 2, sia applicata, nel semestre invernale di riferimento, dalla data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria”.

Emergenza “dichiarata con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020”, attualmente prorogata fino al 31 gennaio 2021. La stessa ordinanza prevede che “le disposizioni concernenti la decorrenza della misura di limitazione per i veicoli di cui al punto 1 siano efficaci per tutta la durata dello stato di emergenza sanitaria Covid-19″, eventualmente prorogato da nuovi provvedimenti nazionali”. Leggi l'ordinanza


in aggiornamento...

a breve la pagina risulterà attiva con le ultime indicazioni di adempimenti relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro